Union Generela: stop a Bulsan


 


La Generela sun troi: a Trent lum verda, a Bulsan lum cuecena


Degun reconesciment, demé vertoles per sburlé la chestion inant – La Usc di Ladins dess resté “pitla”, ensouza y zenza colour politich


Desche encundé se á abiné encuei dantmesdí raprejentanc dla Union Generela di Ladins dles Dolomites (UGL) con Durnwalder tl palaz dla provinzia a Bulsan. Dla delegazion dla Generela fajova pert l president Nanni Pellegrini, Tone Pollam (president dla Union di Ladins de Fascia) y Egon Vinatzer (president dla Union di Ladins de Gherdeina) y da l’autra pert Luis Durnwalder, Florian Mussner y Heinrich Huber (secreter particolar ladin de Durnwalder). Te na pruma declarazion al radio ladin ne á Nanni Pellegrini nia dit cis truep. L tema zentral fova samben l reconesciment dla Generela desche organism de coordinament interladin. Sun chest pont ne él nia da nen fé: al é gnú proé de rejoné, daurian duc i scenars, ma al ne fova nia la volenté de audí da pert di raprejentanc politics dla Svp che se á limité da respone “an vedará”. N’autra enconteda ne é perchel nience programeda. L soul aspet positif él che la Svp reconesc la Usc di Ladins ti dan l 4% deplù de contribut, ma a la condizion che ala feje demé cultura, folclor, scrive de manifestazions y ne feje deguna politica y tant demanco comentars politics. Ala dess resté a n livel “pitl”. 
A Trent fòvel en l’edema passeda vegnú dé lum verda al reconesciment dla Generela desche organism de coordinament interladin, a Bulsan án depierpul enconté oredles sourdes y  l stop con n grumon de vertoles entournvia. La Svp ti á dagnora cialé con uedl sospetous a la Union Generela y a sies ativités interladines, enlaouta ai temps de Hugo Valentin y tant deplú sen con n esponent desche Florian Mussner dla Svp de Gherdeina a d’arvene, dastramp todescia te sie orientament y donca tla medema mesura orienteda negativamenter envers ladins da “souramont”, lingaz scrit unifiché ladin, reconesciment de na comunité ladina entiera, ladin te scola y e.i. Chestes pesimes y chisc pregiudizes é enraijés valgamia sot y al é rie che ai se desfanteie da encuei a endoman.

Ma la Generela messará jí inant con sies bries y variará con piesc de plom per ne mete nia en pericul si projec y sies finamires: demé n reconesciment da pert dla provinzia de Bulsan podessa fé jí en doura chela pert dla lege n. 482/99 sun la sconanza dles comunités de mendranza nazionala che veid dantfora organisms de coordinament, sce la mendranza é despartida sun l teritore de deplù provinzies o regions. Ma l articul 18 dla medema lege veid ence dantfora che “les desposizions plu favourables” dla lege pò demé vegní sourantoutes da la Region Trentino-Südtirol, sce ales  vegn tramudedes te na norma de atuazion al statut de autonomia (“Art. 18: Nelle regioni a statuto speciale l’applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.”).

Con chesta clausola s’á la provinzia de Bulsan, la Svp, arseguré che al ne vegne fat nia anter i ladins decá y delá dai joufs zenza sie consens. La provinzia de Bulsan ne se á nience lascé acredité a Roma per che i ladins posse se nuzé de chesta lege finanziaramenter. Na colaurazion a livel interladin y giaude di sostegns finanziars prevedus deventa enscí imposcibel.

 

 

 

Enjonta, test entier dla lege 482/99:

 

LA LEGE 482/99



 

Legge n. 482


Roma, 15 Dicembre 1999

 

” Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche “


 

 

Art. 1


 

1. La lingua ufficiale della Repubblica é l’italiano.

 

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove

altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

 

 

Art. 2


 

1. In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli

organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni

albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il

franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

 

 

Art. 3


 

1. La delimitazione dell’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela

delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge é adottata dal consiglio

provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini

iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali

dei medesimi comuni.

 

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul

territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell’elenco di cui

all’articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente,

attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai

rispettivi statuti e regolamenti comunali.

 

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all’articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali

o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti

locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

 

 

Art. 4


 

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all’articolo 3, l’educazione linguistica prevede, accanto

all’uso della lingua italiana, anche l’uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività

educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l’uso anche

della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

 

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto

previsto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e

didattica di cui all’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell’orario

curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio

dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l’apprendimento della lingua della

minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di

svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità

locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e

le modalità di impiego di docenti qualificati.

 

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, della

legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare

ampliamenti dell’offerta formativa in favore degli adulti. Nell’esercizio dell’autonomia di ricerca,

sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche

adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle

tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli

2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti

addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare

convenzioni ai sensi dell’articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

 

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche

avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi

dell’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive

reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui

alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell’articolo 21 della

legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

 

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se

intendono avvalersi per i propri figli dell’insegnamento della lingua della minoranza.

 

 

Art. 5


 

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l’attuazione

delle misure contenute nell’articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel

campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza

linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei

progetti é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999.

 

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del

parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

 

 

Art. 6


 

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni

interessate, nell’ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono

ogni iniziativa, ivi compresa l’istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all’articolo 2,

finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle

finalità della presente legge.

 

 

Art. 7


 

1. Nei comuni di cui all’articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura

collegiale dell’amministrazione possono usare, nell’attività degli organismi medesimi, la lingua

ammessa a tutela.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle

province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali é riconosciuta la lingua

ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione

interessata.

 

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non

conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua

italiana.

 

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici

solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

 

 

Art. 8


 

1. Nei comuni di cui all’articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del

bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione

nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di

enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in

lingua italiana.

 

 

Art. 9

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, nei comuni di cui all’articolo 3 è consentito, negli

uffici delle amministrazioni pubbliche, l’uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

Dall’applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello

Stato.

 

2. Per rendere effettivo l’esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni

provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che

sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine

é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, un

Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di

lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di

spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le

amministrazioni interessate.

 

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace é consentito l’uso della lingua ammessa a tutela.

Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 109 del codice di procedura penale.

 

 

Art. 10


 

1. Nei comuni di cui all’articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono

deliberare l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

 

 

Art. 11

 

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e

residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati

modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in

passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla

base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del

cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se

maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

 

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende

assumere ed é presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede

d’ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell’atto di nascita. Il prefetto,

qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del

cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto puó provvedere con un unico decreto. Nel

caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puó essere impugnato, entro trenta

giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere

del Consiglio di Stato. Il procedimento é esente da spese e deve essere concluso entro novanta

giorni dalla richiesta.

 

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti

all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e

ruoli nominativi sono rettificati d’ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

 

 

Art. 12

 

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la

tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

 

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi

nelle lingue ammesse a tutela, nell’ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali

della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi

accordi con emittenti locali.

 

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell’ambito del sistema delle comunicazioni di massa é di

competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.

249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

 

Art. 13


 

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione

ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che

prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

 

 

Art. 14


 

1. Nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i

gruppi linguistici di cui all’articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono

determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l’editoria, per gli organi di stampa e per le

emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela,

nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la

salvaguardia delle minoranze linguistiche.

 

 

Art. 15

 

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti

locali per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del

bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal

1999.

 

2. L’iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1

é subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali

interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

3. L’erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata

rendicontazione, presentata dall’ente locale competente, con indicazione dei motivi dell’intervento

e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

 

 

Art. 16


 

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla

creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni

considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle

istituzioni culturali locali già esistenti.

 

 

Art. 17

 

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

 

 

Art. 18

 

1. Nelle regioni a statuto speciale l’applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

2. Fino all’entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto

speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla

presente legge.

 

Art. 19


 

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in

apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle

lingue e delle culture di cui all’articolo 2 diffuse all’estero, nei casi in cui i cittadini delle relative

comunità abbiano mantenuto e sviluppato l’identità socio-culturale e linguistica d’origine.

 

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare

condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere

all’estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e

interregionale anche nell’ambito dei programmi dell’Unione europea.

 

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione

degli adempimenti previsti dal presente articolo.

 

 

Art. 20


 

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a

decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di

base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando,

quanto a lire 18.500.000.000, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e,

quanto a lire 2.000.000.000, l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

(Publicheda tla Gaseta Ofiziala n. 297, 20.12.1999)

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8 iadesc liet

Ortiede inant tres