Legge n. 482
Roma, 15 Dicembre 1999
" Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche "
Art. 1
1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove
altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.
Art. 2
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli
organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il
franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Art. 3
1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela
delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge é adottata dal consiglio
provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini
iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali
dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul
territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui
all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente,
attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali
o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti
locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
Art. 4
1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto
all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività
educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche
della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario
curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della
minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di
svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità
locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e
le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare
ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche
adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle
tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli
2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti
addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche
avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive
reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui
alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della
legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se
intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.
Art. 5
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione
delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel
campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza
linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei
progetti é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.
Art. 6
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni
interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono
ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2,
finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle
finalità della presente legge.
Art. 7
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura
collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua
ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle
province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali é riconosciuta la lingua
ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione
interessata.
3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non
conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua
italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici
solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.
Art. 8
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del
bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione
nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di
enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in
lingua italiana.
Art. 9
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli
uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.
Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello
Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni
provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che
sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine
é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di
lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di
spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le
amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace é consentito l'uso della lingua ammessa a tutela.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.
Art. 10
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono
deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.
Art. 11
1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e
residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati
modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in
passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla
base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del
cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se
maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende
assumere ed é presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede
d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto,
qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del
cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto puó provvedere con un unico decreto. Nel
caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puó essere impugnato, entro trenta
giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere
del Consiglio di Stato. Il procedimento é esente da spese e deve essere concluso entro novanta
giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e
ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 12
1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la
tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi
nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali
della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi
accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa é di
competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art. 13
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione
ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che
prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.
Art. 14
1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i
gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono
determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le
emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela,
nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la
salvaguardia delle minoranze linguistiche.
Art. 15
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti
locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del
bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal
1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1
é subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali
interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata
rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento
e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.
Art. 16
1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla
creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni
considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle
istituzioni culturali locali già esistenti.
Art. 17
1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
Art. 18
1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto
speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla
presente legge.
Art. 19
1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in
apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle
lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative
comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare
condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere
all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e
interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione
degli adempimenti previsti dal presente articolo.
Art. 20
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e,
quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Publicheda tla Gaseta Ofiziala n. 297, 20.12.1999)